Avv. Massimo Caria
Sono utilizzabili i filmati acquisiti da una telecamera montata nella proprietà privata rivolta su aree comuni?
Secondo un orientamento dottrinale (come si vedrà, errato), si potrebbe verificare un’ipotesi illecita, punita dall’art. 615 bis cod. pen. che prescrive: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
I luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. sono l’abitazione altrui, o altro luogo di privata dimora, o le appartenenze di essi.
Il concetto di abitazione altrui non desta particolari problemi interpretativi: si tratta del luogo destinato a casa di abitazione, ovvero a uso domestico di una o più persone.
La privata dimora è un concetto più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti di vita privata; non implica una continuità dell’uso e, pertanto, non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, del proprietario, la quale non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedervi e farne uso (cfr. Cass. Pen. n. 33860/2021).
Relativamente alle appartenenze dell’abitazione o della privata dimora, una risalente decisione (Cass. Pen. n. 12751/1998) vi faceva rientrare anche il pianerottolo condominiale antistante la porta dell’abitazione.
Viceversa, con la recente sentenza n. 30191/2021 la Cassazione Penale ha statuito che in tema di filmati realizzati con una telecamera posta sul balcone privato e rivolta verso l’area comune del condominio, “non sussistono gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis cod. pen. In casi del genere, infatti, l’esegesi di questa Corte ha sostenuto che l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura detta fattispecie, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Cass. Pen. n. 44701/2008; n. 44156/2008). Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Cass. Pen., n. 34151/2017). Quanto alla natura di dette prove, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Cass. Pen., n. 31831/2020; n. 21027/2020; n. 6515/2015)”.
La medesima sentenza ha altresì affrontato, succintamente, la relazione tra violazione della privacy e utilizzabilità delle prove, in questi termini: “va comunque ricordato che, secondo i condivisibili approdi di questa Corte, è legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale (Cass. Pen., n. 2304/2014; n. 6812/2013)”.
In definitiva, la Cassazione ha ritenuto utilizzabili come prova le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza, specificando che le riprese, dalla propria abitazione, su aree condominiali (trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone) sono lecite.
avv. Massimo Caria
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