adozione coppie omosessuali

Genitorialità sociale e l’adozione del figlio del convivente.

Premessa

Il concetto di famiglia, così come la figura del genitore è in continua evoluzione. Si parla sempre più frequentemente del “genitore sociale”, ossia il compagno del genitore biologico che, in virtù di un rapporto saldo e duraturo con quest’ultimo, esercita i tipici compiti genitoriali.
L’adozione da parte di coppie omosessuali in casi particolari rappresenta il riconoscimento giuridico che la legge dà alla genitorialità sociale.

Disciplina

L’adozione nei casi particolari ha come finalità quella di garantire al minore di essere cresciuto e accudito da una famiglia che si prenda cura di lui soprattutto in quei casi in cui non è ammessa l’adozione legittimante (questa si differenzia dalla prima in quanto fa venire meno ogni legame con la famiglia di origine).

La L. 184/1983 prevede espressamente che si possa procedere all’adozione anche in assenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell’art. 7 (in base al quale «l’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità»), e può essere richiesta nei seguenti casi indicati nell’art. 44 della L. 184/1983:

a) da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui li minore sia figlio dell’altro coniuge (sia naturale che adottivo);

c) quando il minore sia portatore di handicap ex 104/1992,

se orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo.

Se il minore ha compiuto i 14 anni deve prestare il suo consenso, se ha compiuto dodici anni deve essere sentito e se è di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Effetti

L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, l’altro coniuge può chiedere il compimento.

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge, e l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 300 c.c.)

L’adozione non attribuisce alcun diritto di successione ed i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile (art. 304 c.c.)

Adozione per i figli delle coppie omosessuali

Nel silenzio della legge e in caso di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, la giurisprudenza più recente estende la stepchild adoption anche alle coppie di fatto poiché non sono indicati espressamente i presupposti soggettivi di adottante ed adottando.

La stepchild adoption è l’istituto che consente al partner di una persona di diventare genitore del figlio dell’altro, e quindi applicabile anche in caso di persone che non sono sposate. Già dal 2014 la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di esperire la stepchild adoption anche all’interno di coppie omosessuali, e quindi già in data precedente alla L. 76/2016 (Legge Cirinnà) .

Il Tribunale dei Minorenni di Roma (n.r.g. 429/2014 VG) depositò il 30.7.2014 la prima sentenza che accoglieva la richiesta di adozione di una bambina presentata dalla compagna convivente della madre  dell’adottanda, affermando che “posto che l’adozione in casi particolari, di cui alla L. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d), presuppone non una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità di affidamento preadottivo, di fatto o di diritto, e che non costituisce ostacolo, di per sé, la condizione omosessuale dell’adottante, può farsi luogo a siffatta forma di adozione nei riguardi di una minore da parte della compagna stabilmente convivente della madre, essendo inoltre stata accertata, in caso concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse della minore (nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come propri genitori)”.

Vedi Sentenza

Con la sentenza n. 12962/2016 la Corte di Cassazione ha rimarcato l’adottabilità di minori all’interno di coppie omosessuali, precisando che tale tipo di adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.

Vedi Sentenza

 

Avv. Massimo Caria

 

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