Le spese per i figli di genitori separati

Le spese per i figli di genitori separati.

In caso di separazione o divorzio dei coniugi, o separazione di una coppia di fatto, si pone la questione della ripartizione delle spese per i figli.

Le spese per i figli di genitori separati, ovvero l’obbligazione solidale gravante su entrambi i genitori, al mantenimento del figlio anche se maggiorenne, sussiste fino a quando questi non abbiano raggiunto un’autosufficienza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita (come nel caso di uno studente universitario in corso con il piano di studi) e tale obbligazione grava su ciascun genitore tenendo conto della situazione economica nonché della capacità patrimoniale e reddituale dei coniugi.

Spese ordinarie e straordinarie

Un problema che spesso ricorre è quello della identificazione delle spese ordinarie (che rientrano nell’assegno di mantenimento e sono predeterminate nel suo ammontare) e di quelle straordinarie (che non rientrano nell’assegno di mantenimento e non sono predeterminate).

In via generale, la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.

Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, queste non vanno necessariamente collocate in ragione del 50% per ogni genitore, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi.

All’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.

Inoltre va considerato che, non essendo sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate.
Spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori, salvo che l’altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Tali principi trovano applicazione anche in relazione alle spese straordinarie dovute per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.

Una tabella esplicativa del CNF.

Il Consiglio Nazionale Forense ha diramato le Linee Guida che indicano quali sono le spese ordinarie già comprese nell’assegno di mantenimento, quali sono quelle straordinarie obbligatorie e quali, tra quelle straordinarie, richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.

(Vedi Linee Guida del CNF)

Secondo le Linee Guida del CNF le spese sono così suddivisibili:

Spese comprese nell’assegno di mantenimento sono quelle relative a:

  1. vitto
  2. abbigliamento
  3. contributo per spese dell’abitazione (comprese le utenze)
  4. spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa
  5. medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali)
  6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante
  7. ricarica cellulare
  8. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero
  9. baby sitter, se già esistenti nell’organizzazione familiare
  10. prescuola, doposcuola, se già esistenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibile
  11. trattamenti estetici (parrucchiere, estetista)
  12. attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali)
  13. spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

 

Le spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesto il preventivo accordo, sono:

  1. libri scolastici
  2. spese sanitarie urgenti
  3. acquisto di farmaci prescritti a eccezione di quelli da banco
  4. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private
  5. spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
  6. spese protesiche
  7. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

 

Le spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono:

  1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione di esami di abilitazione di concorsi (quindi l’acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede).
    Viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere;
  2. ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
  3. sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;
  4. medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
  5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

 

Come ottenere il rimborso delle spese straordinarie

Tutte le spese straordinarie per i figli di genitori separati, sia obbligatorie sia assoggettate al preventivo accordo, devono essere debitamente documentate da chi le ha sostenute.
Secondo le Linee Guida del CNF, le modalità operative sarebbero le seguenti: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro (per mezzo di raccomandata, e-mail, pec, sms, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall’istanza.

Assegni familiari

L’assegno familiare sarà attribuito, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diverso accordo.

I Protocolli di Intesa dei Tribunali Italiani.

A seguito della diramazione delle Linee Guida del CNF, molto Tribunali Italiani hanno siglato dei protocolli di intesa con il Consigli Forensi locali, nei quali sono dettagliate le voci delle spese e le modalità di rimborso.

 

Avv. Massimo Caria

 

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