DANNO DA VACANZA ROVINATA

Danno da vacanza rovinata? A quanti è capitato di aver fatto un viaggio o una crociera, dopo aver acquistato un pacchetto vacanza (DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79), e tornare a casa delusi e insoddisfatti perché il viaggio non corrispondeva a quanto ci aspettavamo?

Ci è stato raccontato che la spiaggia era vicinissima a circa 150 mt dal mare e invece distava più di venti minuti dal villaggio? Determinate attività come le immersioni non possono svolgersi come promesso? Gli alloggi non corrispondono a quelli pattuititi o i trasporti subiscono delle variazioni o cancellazioni?

Il soggetto acquirente, in tal caso, non potrà godere in modo pieno e rilassato della vacanza che aveva sperato. Proprio per questa ragione avrà diritto ad uno specifico risarcimento del danno.

 

PREVISIONE NORMATIVA

Il primo riconoscimento del danno da vacanza rovinata si è visto solo nel 2002 dopo una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte giustizia UE sez. VI, 12/03/2002, n.168 ), che nel contesto dei servizi all inclusive, riconobbe il risarcimento al consumatore derivante dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione del contratto turistico.

Successivamente, con D.lgs. 79/2011 (cd Codice del turismo), il nostro legislatore ha disciplinato il danno da vacanza rovinata, precisamente all’ art.46.

L’articolo specifica chiaramente che qualora l’inadempimento delle prestazioni non sia di scarsa importanza  ai sensi dellart. 1455 del codice civile il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, questo si prescrive in tre anni a partire dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il danno da vacanza rovinata, quindi, rientra nei cosiddetti danni non Patrimoniali, risarcibili in virtù del disposto dell’art. 2059 del codice civile. E’ un danno da lesione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 2, Cost.) leso da un inadempimento contrattuale.

Il danno non patrimoniale è quel danno non riconducibile ad una perdita materiale evidente (come possono essere le spese non previste sostenute dal viaggiatore, o la perdita di un bagaglio) ma identificabile nel cosiddetto danno morale. Si tratta di risarcire la situazione di turbamento interiore che il turista/viaggiatore ha vissuto in ragione del mancato godimento della vacanza così come è stata prospettata al momento dell’acquisto.

Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il codice del turismo, agli artt. 42 e 43, stabilisce che questi devono essere risarciti completamente mediante la restituzione della somma pagata o applicando una riduzione del prezzo, a prescindere dal risarcimento dal danno da vacanza rovinata.

 

CONDIZIONI DI RISARCIBILITA’

In merito alle condizioni di risarcibilità, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà̀ del pregiudizio patito dall’istante, affinché́ si accerti la compatibilità̀ con il principio di tolleranza delle lesioni minime e si traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendano in modo sensibile l’interesse protetto” (Cass. Civ., 16.03.2017 n. 6830).

Il pregiudizio patito deve essere quindi serio e la lesione grave, ai fini della risarcibilità. Deve essere superata una soglia minima di tollerabilità, tale da pregiudicare il godimento del periodo di ferie.

Alcuni esempi di pregiudizi gravi e seri, con conseguente risarcibilità possono essere: mancata corrispondenza tra la descrizione dell’alloggio in fase di acquisto e quello che si trova al momento dell’arrivo, slittamento non previsto della partenza, l’assenza delle attività previste e così via.

 

ONERE DELLA PROVA

Il viaggiatore dovrà provare l’esistenza del contratto con il tour operator, per esempio producendo una copia del contratto, e il pregiudizio sofferto (per esempio producendo foto e video, scontrini, ricevute, biglietti di trasporto e dépliant illustrativi, così da far emergere la differenza tra quanto comprato e quanto effettivamente goduto).

A seconda del valore della controversia spetterà al Tribunale o al Giudice di pace pronunciarsi sulla fattispecie.

Giudice competente per territorio sarà comunque quello ove ha residenza il turista/viaggiatore.

avv. Massimo caria

dott. Alessio Grazioso

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