società cartiere
Introduzione       

Le società cosiddette “cartiere” (dette anche “shell companies”) rappresentano un fenomeno di rilevante interesse economico e giuridico. L’obiettivo sociale delle cartiere non è quello di scambiare beni o servizi sul mercato ma di emettere fatture inesistenti, producendo semplici “carte”, consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia ai fini di evasione fiscale sia ai fini di riciclaggio.

Caratteristiche e scopi delle società cartiere

Le cartiere sono prive di personale e beni immobili e possono essere utilizzate per diversi scopi illeciti, tra cui:

  1. Evasione fiscale: le cartiere possono emettere fatture false per consentire ad altre aziende di dedurre costi inesistenti e ridurre così il loro reddito imponibile.
  2. Riciclaggio di denaro: attraverso complesse strutture societarie, le cartiere possono mascherare l’origine illecita dei fondi, rendendoli apparentemente legittimi.
  3. Frodi finanziarie: possono essere utilizzate per creare l’illusione di operazioni commerciali e finanziarie legittime, ingannando investitori e creditori.
Studi dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia)

Il 7 dicembre 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pubblicaun indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere per la serie “Quaderni dell’antiriciclaggio”.

L’indicatore sintetico elaborato dall’UIF, si pone l’obiettivo di diventare uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening nell’individuazione delle potenziali società cartiere. Il lavoro elaborato dall’UIF si articola sulla base di tre fonti: i) i report del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale); ii) su alcune recenti sentenze della Corte di cassazione; iii) sui risultati delle analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini di antiriciclaggio dell’UIF.

  1. Il GAFI è un organismo intergovernativo che si propone come finalità l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.

Il GAFI ha analizzato più di 106 casi-studio relativamente a quelle società che operano un’azione di oscuramento del reale beneficiario finale riferendosi principalmente alle shell company. Queste sono prive di una struttura indipendente, di personale e/o immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti.

Il GAFI pone particolare attenzione alla attività delle società cartiere quando esse specializzano la loro attività, sovrapponendosi alle cosiddette frodi carosello IVA o frodi IVA. Queste costituiscono per diffusione e complessità una delle principali preoccupazioni per le amministrazioni finanziarie italiane ed europee e si caratterizzano per l’applicazione di uno schema dove sono coinvolti più soggetti societari.

Nello schema più elementare di frode IVA, una società A fa acquistare prodotti presso un fornitore comunitario B da un interposto C (cartiera italiana), anziché acquistarli direttamente, per poi rivenderli sul mercato a prezzi più bassi. L’interposizione della cartiera è funzionale a eludere il versamento dell’IVA. Infatti, gli acquisti intracomunitari sono in regime di non imponibilità dell’IVA, con applicazione del meccanismo del cd.reverse charge”.

L’IVA deve invece essere applicata nella fattura fra la società cartiera italiana C e l’impresa italiana acquirente A. Tuttavia, la società cartiera non versa l’IVA allo Stato, mentre la società A registra una detrazione IVA sull’acquisto effettuato, maturando un indebito credito IVA.

  1. Le decisioni della Suprema Corte, analizzate dall’UIF, comprendono 60 sentenze pubblicate tra il 2016 e l’ottobre del 2019, selezionate sulla base della loro rilevanza penale. Dall’analisi di queste sentenze emergono frequentemente alcune caratteristiche delle società definite come cartiere:
  • Finalità e operatività finanziaria: La principale finalità delle società cartiere è emettere fatture per operazioni inesistenti ( 8 D.lgs. 74/2000), permettendo così a società reali di ottenere crediti IVA e, contemporaneamente, abbattere l’utile ante imposte, riducendo così la base imponibile (art. 2 D.lgs. 74/2000). Le sentenze rilevano che spesso i fondi ricevuti dalla cartiera attraverso bonifici vengono successivamente monetizzati tramite prelievi di contante e retrocessi alle società reali. Questa operatività si sviluppa quasi sempre all’interno di una rete di imprese, comprendente sia società reali sia società cartiere (es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 15681/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019).
  • Corporate governance, organizzazione e bilancio: Le società cartiere hanno frequentemente la forma giuridica di società a responsabilità limitata e i loro amministratori sono spesso delle “teste di legno”. L’organizzazione di queste società è praticamente inesistente: non possiedono immobili, capannoni, automezzi, magazzini, attrezzature o strutture di vendita e sono quasi del tutto prive di personale. Questo è confermato da diverse sentenze (es. Cass. n. 28979/2016, n. 5434/2017, n. 6262/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019).
  • Settori di operatività (cfr. ad es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): le cartiere individuate nelle sentenze della Cassazione consultate operano in settori molto eterogenei e non appaiono concentrate in specifiche attività economiche.
  1. I documenti della UIF sintetizzano l’attività del fenomeno delle società cartiere.

Le caratteristiche individuate dall’UIF da un punto di vista soggettivo sono: la scarsa o minima dotazione patrimoniale; l’inesistenza di finanziamenti bancari; spesso entrano in liquidazione dopo pochi anni di vita; effettuano frequenti variazioni della sede sociale;  risultano gestite da soggetti molto anziani o molto giovani che, nella maggior parte dei casi, non hanno una storia imprenditoriale alle spalle o risultano nullatenenti; la compagine sociale della cartiera varia frequentemente e a volte si accompagna con modifiche dell’oggetto sociale molto spesso ampio ed eterogeneo; una fluidità funzionale a sottrarre la cartiera da accertamenti fiscali e utile a eludere il vaglio dell’intermediario bancario.

Da un punto di vista oggettivo la cartiera si caratterizza: per una movimentazione bancaria molto rilevante con entrate a cifra tonda riferite al pagamento di fatture da parte di altre società e da uscite, proporzionali alle entrate, dovute ai ripetuti prelievi da parte degli amministratori giustificati come pagamenti a fornitori; frequenti monetizzazioni attraverso ricariche di carte prepagate intestate a persone fisiche compiacenti; il bilancio è di norma di tipo abbreviato con un attivo molto elastico; i settori di attività delle società sono molto eterogenei tra di loro, fra i settori più a rischio di frode nelle fatturazioni: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Indicatore sintetico per l’individuazione delle cartiere elaborato dall’UIF

Per individuare le società cartiere all’interno dell’insieme delle imprese, l’UIF ha elaborato un indicatore che riassume alcune delle caratteristiche più significative delle cartiere relative alla: struttura produttiva, al personale, all’esposizione finanziaria, alla dotazione patrimoniale e alla capacità reddituale.

Gli indici individuati sono:

QIMMAT indice che valuta la struttura operativa della società,

QONFIN, che descrive il costo dell’indebitamento

QPATR, che descrive l’investimento diretto da parte dei soci

QACCO, che descrive la correlazione tra costi e ricavi

QCLAV, che descrive l’operatività del personale (in termini di presenza/assenza)

L’indicatore utilizzato è il risultato della somma delle variabili sopra indicate.

Conclusioni

In conclusione, il fenomeno delle società cartiere rappresenta una delle principali criticità nel panorama delle frodi fiscali e societarie, con gravi ripercussioni sull’economia e sulla trasparenza del mercato. Le sentenze recenti della Corte di Cassazione, come la n. 16442 del 2024, evidenziano l’importanza di individuare criteri chiari e rigorosi per escludere la responsabilità delle società realmente operanti (vedi indicatore sintetico per l’individuazione delle cartiere elaborato dall’UIF), distinguendole da quelle create allo scopo di frodare il fisco.

Le società che adottano efficaci modelli organizzativi, come previsto dal d.lgs. 231/2001, e che dimostrano una netta separazione tra le attività illecite dei propri rappresentanti e gli interessi aziendali, possono proteggersi da tali accuse.

Tuttavia, la prevenzione resta la chiave per contrastare il proliferare di queste strutture fraudolente: una vigilanza costante, un sistema normativo severo e una cooperazione tra istituzioni e aziende sono fondamentali per arginare il problema delle società cartiere e garantire un mercato più equo e trasparente.

Avv. Massimo Caria

dott. Alessio Grazioso

 

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