Ogni famiglia con figli, prima o poi, si trova a fare i conti con una domanda concreta:
a cosa ho diritto? quanto posso ricevere? ho perso qualcosa a cui avevo diritto?
L’Assegno Unico e Universale è la risposta che il legislatore italiano ha dato a questa domanda a partire dal marzo 2022.
Una risposta importante, ma spesso mal compresa — e quindi, spesso, mal utilizzata.
Che cos’è e da dove viene
Prima del 2022, il sistema di sostegno economico alle famiglie con figli era frammentato in una pluralità di strumenti: assegni al nucleo familiare (riservati ai lavoratori dipendenti), detrazioni fiscali per i figli a carico, bonus nascita, bonus bebè, ciascuno con regole proprie, platea propria, e spesso incompatibilità reciproche.
Il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ha fatto ordine.
Ha istituito l’Assegno Unico e Universale (AUU), una prestazione mensile che ha sostituito e unificato tutti i precedenti interventi, rendendola accessibile — almeno nella misura minima — a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
Si chiama “unico” perché riunisce ciò che prima era frammentato.
Si chiama “universale” perché spetta a tutti: anche in assenza di ISEE, anche ai lavoratori autonomi che prima erano esclusi dagli assegni familiari.
Chi ne ha diritto
L’assegno spetta per ogni figlio fiscalmente a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.
Per i figli minorenni non esistono condizioni aggiuntive: il diritto è automatico al ricorrere dei requisiti familiari.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il beneficio è condizionato al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: frequenza di un corso di studi o di formazione professionale; svolgimento di tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui; iscrizione come disoccupato presso i centri per l’impiego; svolgimento del servizio civile universale.
Per i figli disabili, non esistono limiti di età.
Sul fronte dei richiedenti, può presentare domanda uno dei genitori che eserciti la responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio, oppure il tutore legale per conto del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare domanda direttamente, per ricevere la propria quota.
Quanto ai requisiti di residenza: il richiedente deve essere residente in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesta la residenza da almeno due anni, anche non continuativi, oppure la titolarità di un contratto di lavoro — a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi.
Gli importi 2026: quanto spetta
Gli importi vengono rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per il 2026 la rivalutazione è stata dell’1,4%, con importi che variano in base all’ISEE del nucleo familiare.
Per i figli minorenni:
— ISEE fino a 17.468,51 euro: importo massimo di 203,80 euro al mese per figlio;
— ISEE tra 17.468,51 e 46.582,71 euro: importo progressivamente decrescente;
— ISEE superiore a 46.582,71 euro o in assenza di ISEE: importo minimo di 58,30 euro al mese per figlio.
Per i figli maggiorenni (18-21 anni con i requisiti previsti) gli importi sono ridotti rispetto a quelli per i minori.
Questi sono i valori base. A questi si sommano le maggiorazioni.
Le maggiorazioni: quando l’importo aumenta
Il legislatore ha previsto una serie di incrementi che si sommano all’importo base in presenza di situazioni specifiche.
Per i figli da 0 a 1 anno: l’importo base aumenta del 50%.
Per i figli da 1 a 3 anni nei nuclei con almeno tre figli e ISEE fino alla soglia massima: maggiorazione del 50%.
Per i figli successivi al secondo (dal terzo in poi): da 17,40 a 99,10 euro al mese per figlio.
Per i nuclei con almeno quattro figli: maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese, indipendente dall’ISEE.
Nei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano: maggiorazione aggiuntiva.
Per i figli con disabilità: maggiorazioni specifiche modulate in base alla gravità della condizione.
La combinazione di queste variabili può portare l’importo complessivo mensile ben oltre la cifra base — con effetti economici significativi per le famiglie numerose.
La novità 2026: il nuovo ISEE
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto un nuovo metodo di calcolo dell’ISEE per le prestazioni familiari e di inclusione sociale.
La principale novità riguarda la franchigia sull’abitazione principale, innalzata a 91.500 euro per la generalità delle famiglie e a 120.000 euro per chi risiede nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. A questi importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
Il risultato concreto è che, a parità di reddito e patrimonio, molte famiglie nel 2026 si collocano in una fascia ISEE più bassa rispetto al 2025 — con conseguente aumento dell’assegno percepito.
Chi non ha ancora presentato la DSU 2026 dovrebbe farlo al più presto.
Come funziona in pratica: la domanda
La domanda si presenta all’INPS — online tramite il portale istituzionale o tramite Patronato.
Una volta accolta, non va rinnovata ogni anno: vale per gli anni successivi, salvo comunicazione di variazioni delle condizioni familiari (nascita di un figlio, raggiungimento della maggiore età, variazione della disabilità).
Ciò che invece va rinnovata ogni anno è la DSU — la Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per ottenere l’ISEE aggiornato. In assenza di ISEE valido, a partire da marzo di ogni anno l’INPS eroga soltanto l’importo minimo.
Per il 2026, la scadenza da tenere presente è il 30 giugno 2026: chi presenta la DSU entro questa data ha diritto al ricalcolo degli importi da marzo, con riconoscimento degli arretrati. Dopo il 30 giugno, l’importo pieno decorre solo dal mese successivo alla presentazione.
L’assegno unico e la separazione: un nodo spesso trascurato
Qui si apre un tema che nella pratica professionale emerge con frequenza — e che spesso le famiglie non hanno considerato adeguatamente.
In caso di genitori separati o divorziati, l’assegno unico viene di norma ripartito al 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, ha tuttavia confermato che il giudice può disporre l’attribuzione totale al genitore collocatario, quando questa scelta risponda al principio del miglior interesse del minore e semplifichi la gestione del beneficio.
C’è un secondo aspetto che frequentemente sfugge: il giudice — nella determinazione o nella revisione dell’assegno di mantenimento — può tenere conto dell’importo dell’assegno unico percepito da ciascun genitore, al fine di evitare duplicazioni e garantire una ripartizione equilibrata degli oneri di cura.
Questo significa che la percezione dell’assegno unico può influire sull’importo del mantenimento che un genitore è tenuto a corrispondere all’altro.
È un elemento che va considerato con attenzione in ogni procedimento di separazione, divorzio o revisione delle condizioni.
Cosa fare se si è ricevuto meno del dovuto
Non è raro che le famiglie scoprano, a distanza di tempo, di aver percepito un importo inferiore a quello spettante — per mancata presentazione dell’ISEE nei termini, per errori nella domanda, per variazioni delle condizioni familiari non comunicate tempestivamente.
In questi casi è possibile agire in sede amministrativa per il recupero degli arretrati, nei limiti delle scadenze previste dalla normativa.
Vale la pena verificare la propria posizione, soprattutto quando vi siano stati cambiamenti familiari significativi — nascite, separazioni, variazioni del reddito, insorgenza o aggravamento di una disabilità — che potrebbero aver modificato il diritto spettante senza che se ne sia avuta piena consapevolezza.
L’approccio dello Studio Legale CMC
L’assegno unico è una misura che riguarda milioni di famiglie italiane.
Eppure, nella nostra esperienza, non sempre viene percepito nella misura piena cui si avrebbe diritto.
Le ragioni sono diverse: la mancata presentazione dell’ISEE nei termini, la sottovalutazione delle maggiorazioni, la gestione non ottimale in sede di separazione, la mancata comunicazione di variazioni delle condizioni familiari.
Lo Studio Legale CMC affronta questi temi nell’ambito della consulenza alle famiglie — con la stessa attenzione alla persona che guida ogni aspetto del nostro lavoro.
Perché dietro ogni pratica, anche quella apparentemente più tecnica, c’è sempre una famiglia concreta, con esigenze concrete.
E quelle esigenze meritano ascolto, precisione e cura.
Avv. Massimo Caria


