Responsabilità degli enti e D.Lgs. 231/2001: quando la misura cautelare “sbaglia bersaglio”: una sentenza che chiarisce i confini tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell’ente
Responsabilità degli enti e D.Lgs. 231/2001 tornano al centro dell’attenzione con la sentenza n. 143/2026 (Sez. VI penale, ud. 2 dicembre 2025), con cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio una misura interdittiva personale — il divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi — applicata a un soggetto che rivestiva formalmente la carica di amministratore in una società, ma che, secondo l’accusa, fungeva da mero prestanome del reale dominus dell’operazione.
Il caso, per sintesi, riguardava un’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione — corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata — nell’ambito della gestione di più società di fatto riconducibili a un unico centro decisionale. La Cassazione ha ritenuto che il rischio di reiterazione del reato non derivasse dalla posizione del singolo amministratore (peraltro sostituibile in ogni momento), bensì dalla perdurante operatività delle società coinvolte. Da qui la conclusione: colpire la persona fisica, quando la vera fonte del pericolo è la struttura societaria, produce una misura inidonea e sproporzionata.
Il principio che riguarda ogni impresa: l’azione nei confronti dell’ente non è discrezionale
L’aspetto di maggiore interesse per le imprese non riguarda tanto l’esito del singolo procedimento, quanto un passaggio della motivazione che merita attenzione: la Corte ha ribadito un principio destinato ad avere ricadute pratiche significative: quando un reato commesso da una persona fisica costituisce anche presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Pubblico Ministero che ne abbia notizia non ha alcuna discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’accertamento nei confronti della società.
Anche il potere di archiviazione diretta previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 231/2001 — che la prassi talvolta interpreta come una sorta di “filtro” informale — viene ridimensionato dalla Cassazione a mera semplificazione procedurale: non esonera il PM dall’obbligo di attivarsi, ed è comunque soggetto al controllo del Procuratore Generale.
La conseguenza pratica è che l’ente non può contare sul fatto che la Procura “non si attivi”: l’obbligatorietà dell’accertamento discende ex se dalla disciplina normativa, a prescindere dall’art. 112 Cost. E quando l’ente viene effettivamente attinto dall’azione, le misure cautelari — interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, commissariamento giudiziale — sono spesso più incisive e più difficili da neutralizzare rispetto a quelle applicabili alla singola persona fisica, proprio perché colpiscono l’operatività stessa dell’azienda, non un ruolo sostituibile.
Perché questo rende urgente il Modello Organizzativo
È qui che si chiude il cerchio con la funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L’unico strumento che la legge riconosce come idoneo a escludere la responsabilità dell’ente è la dimostrazione che, prima della commissione del reato, era stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo adeguato a prevenire quella specifica tipologia di illecito, affidato alla vigilanza di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
In assenza di un Modello — o in presenza di un Modello meramente “di facciata”, mai aggiornato o mai realmente attuato — la società resta esposta integralmente al rischio: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del profitto, e ora, come conferma questa pronuncia, senza la possibilità di scaricare la responsabilità su un amministratore prestanome o di confidare in un’inerzia della Procura.
Come lo Studio CMC può supportare la vostra impresa
Lo Studio Legale CMC affianca le imprese nella costruzione e nell’aggiornamento del Modello 231, con un approccio che integra:
- Mappatura dei rischi-reato specifica per il settore e l’operatività aziendale;
- Redazione o revisione del Modello Organizzativo, dei protocolli di controllo e del Codice Etico;
- Costituzione e supporto all’Organismo di Vigilanza, anche in composizione mista con professionisti esterni;
- Aggiornamento periodico del Modello alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali, incluse le interazioni con AI Act e disciplina privacy, che stanno ampliando il perimetro dei rischi da presidiare.
Una sentenza come questa ricorda che la responsabilità dell’ente non è un’eventualità remota da gestire “se e quando arriva“: è un rischio strutturale, che la legge impone di affrontare in modo proattivo. Dotarsi di un Modello 231 realmente efficace non è più solo una buona prassi di compliance, ma la principale linea di difesa a disposizione dell’impresa.
Avv. Massimo caria


