Art. 2 L. 287/1990 (legge antitrust) in riferimento allo schema ABI del 2003 e al provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005.

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) diffuse nel 2003 uno schema di fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, oggetto di protocollo d’intesa con le Associazioni dei consumatori facenti parte del tavolo di lavoro aperto in ABI.

Detto schema (vedi qui) prevedeva tra gli altri i seguenti articoli:

art. 2 – Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti

Il fideiussore s’impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 6 – Responsabilità del fideiussore

I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a globale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 8 – Invalidità dell’obbligazione garantita

Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere n. 14251 (vedi qui)  ha ritenuto che detto schema, relativamente ai suindicati articoli, fosse idoneo a restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 L. 287/90. Infine la Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 (vedi qui) ha confermato che tali articoli siano in contrasto con la normativa antitrust.

Conseguenze: nullità totale della fideiussione o nullità delle singole clausole?

La giurisprudenza non ha restituito una soluzione univoca.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n.r.g. 4954/2015, del 28.6.2019 (vedi qui), ha ritenuto che la conseguenza sia la nullità dell’intera fideiussione, con la conseguente liberazione del garante nei confronti della banca, ritenendo che “deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame [intese anticoncorrenziali ed esecuzione delle stesse] – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo – alla luce dei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni. In altri termini, nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria – nascente da comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà alla buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale – è necessario in questo caso applicare al contratto di fideiussione la più grave forma di patologia, senza consentire che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o, addirittura, che si dia vita ad un’operazione di sostituzione eteronoma di clausole ex art. 1339 c.c.”. Il principio è conforme a quello espresso dalla Cassazione con sentenza n. 13846/2019.

Le fideiussioni prestate, quindi, sono state dichiarate integralmente nulle.

Avv. Massimo Caria

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