COVID-19: come fare con viaggi, concorsi e spettacoli?

Tra i settori penalizzati dal Coronavirus vi è quello del turismo: il rimborso dei titoli da viaggio e dei pacchetti turistici è al centro del dibattito odierno.

Il D.L. 9/2020, all’art. 28, ha previsto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile (https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-ii/art1463.html), ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente (in attuazione delle misure di contenimento), con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/2020, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il cliente deve comunicare al vettore il ricorrere di una delle suddette situazioni allegando il titolo di viaggio e, se del caso, la documentazione attestante la programmazione dei concorsi o selezioni pubbliche, delle manifestazioni o eventi. La comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla cessazione della quarantena, sorveglianza o divieto di allontanamento, dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, dalla data prevista per la partenza e il vettore, entro i successivi 15 giorni, procede o al rimborso o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.

L’art. 88 del D.L. 18/2020 ha esteso l’applicazione delle suddette disposizioni anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. In questo caso i soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 una apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.