Quando le associazioni sindacali sono enti non commerciali
Definizione giuridica dei sindacati
Nell’ordinamento giuridico italiano, le associazioni sindacali si configurano, sotto il profilo strutturale, come associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 ss. c.c.
Pur prive di personalità giuridica, tali organizzazioni possiedono una soggettività giuridica di fatto, derivante dall’effettivo svolgimento di attività dirette al perseguimento degli scopi statutari.
Sindacati e Terzo Settore
Sebbene siano assimilabili ad altre forme associative, i sindacati sono esclusi dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), come stabilito dall’art. 4, comma 2.
Questo comporta che le associazioni sindacali non possono iscriversi al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
– e non godono delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo Settore (ETS).
Regime tributario delle associazioni sindacali
Dal punto di vista fiscale, i sindacati rientrano nel regime previsto dal D.Lgs. 460/1997, e sono soggetti alle norme contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare all’art. 148.
L’art. 148, comma 3, prevede che non siano considerate commerciali le attività svolte nei confronti dei propri associati, purché rese in attuazione diretta degli scopi istituzionali e senza corrispettivo specifico.
Condizioni per accedere al regime agevolato
Per poter beneficiare del regime fiscale agevolato, devono coesistere più condizioni:
-
l’attività deve rientrare tra quelle ammesse dalla normativa;
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le prestazioni devono essere riservate ai soli associati;
-
i servizi devono essere strettamente funzionali agli scopi istituzionali dell’associazione.
Solo in presenza di tali requisiti è possibile accedere ai benefici previsti per gli enti non commerciali.
Valutazione della natura non lucrativa
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 467/1992, ha chiarito che la qualificazione non lucrativa non può basarsi solo sullo statuto, ma deve emergere dall’attività concreta dell’ente.
In linea con tale principio, anche l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 124/1998) richiede una verifica sostanziale delle attività per riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali.
Qualificazione come enti non commerciali e impatto sull’IMU
Le associazioni sindacali possono essere qualificate enti non commerciali solo se svolgono attività effettivamente non lucrative e conformi agli scopi istituzionali.
Tale status incide anche sull’Imposta Municipale Propria (IMU). L’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 504/1992
prevede l’esenzione IMU per gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c, del TUIR,
purché tali immobili siano destinati esclusivamente ad attività istituzionali non commerciali, come assistenziali, culturali, didattiche o ricreative, conformemente a quanto previsto anche dall’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Requisiti statutari per ottenere l’esenzione IMU
Secondo l’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 200/2012, gli enti che intendono beneficiare dell’esenzione devono prevedere nello statuto:
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il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta;
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l’obbligo di reinvestire gli utili per finalità istituzionali;
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la devoluzione del patrimonio a un altro ente non commerciale in caso di scioglimento.
Solo se questi requisiti si accompagnano all’uso esclusivo dell’immobile per attività istituzionali non commerciali, l’ente può godere dell’esenzione IMU.
Conclusioni
Le associazioni sindacali possono essere qualificate enti non commerciali solo se rispettano rigorosamente i requisiti di non lucratività, sia a livello statutario che operativo.
È quindi essenziale garantire la conformità dello statuto alla normativa vigente e la coerenza delle attività con le finalità istituzionali, al fine di evitare contestazioni fiscali e beneficiare legittimamente del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali.
Avv. Massimo Caria
Dott.ssa Jennifer Spagnolo


