Spese legali del chiamato in causa

Se in un giudizio il convenuto chiama in causa un terzo per essere garantito, chi paga le spese legali di quest’ultimo? Il Tribunale Civile di Roma ha stabilito che “le stesse devono essere poste a carico della parte attrice in osservanza del principio della condicio sine qua non, chiaro essendo- si ribadisce- che la evocazione della parti chiamate in causa è stata determinata dalla proposizione della domanda attorea, che si è rivelata infondata in ragione delle motivazioni sopra espresse”.

E quindi, nel rispetto del temperamento del principio della soccombenza con quello della causalità, se la chiamata in garanzia era fin dall’inizio eccentrica o completamente infondata sarà la chiamante (convenuta) a sopportare le spese; se viceversa la vocazione in giudizio del terzo non è stata mossa da negligente valutazione e la domanda attorea è interamente rigettata, sarà la parte che ha dato causa al giudizio a sopportare le spese del chiamato, ovvero la parte attrice. Se infine la domanda attorea è accolta, ma rigettata quella della chiamante in causa, sarà quest’ultima a dover rifondere le spese della terza parte chiamata.

Il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 17153/2020, si è attenuto proprio a questo principio. E quindi la parte attrice ha dovuto sopportare le spese dei chiamati in causa dai convenuti. La sentenza, inoltre, analizza un interessante caso di responsabilità per il furto avvenuto in uno stabile a causa dei ponteggi installati per lavori condominiali.

avv. Massimo Caria

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