Pedopornografia

Definizione di Pornografia

A seguito della L. 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e di adeguamento delle norme interne, ai fini dell’applicazione dell’600 ter Codice Penale, per pornografia minorile “si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali”. Anteriormente all’intervento normativo, la giurisprudenza di legittimità era pervenuta al risultato che il delitto di pornografia minorile era configurabile esclusivamente quando il materiale ritraeva o rappresentava visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale poteva essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica, con la precisazione che non vi erano precedenti significativi, a parte quello n. 1197/70, Rv 116647, secondo cui la pornografia era compresa nel più ampio concetto di oscenità e si identificava con “la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, ecc, che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità”. Dopo la novella è quindi certo che il reato dell’art. 600 ter c.p. è integrato dalla rappresentazione del minore di anni 18 nel coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o dalla rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali.

In una recente pronuncia, la Cassazione ha escluso che due foto ritraenti la minore in posa anteriore e posteriore con body nero trasparente davanti ad uno specchio, avessero un carattere pornografico, perché non vi sarebbe stata la rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, ma si sarebbe trattato solo di foto intime o “osè”.

Pedopornografia e consenso del minore

L’art. 600 ter del codice penale mira a sanzionare non soltanto le attività commerciali o comunque a sfondo economico che si relazionano a condotte pornografiche coinvolgenti minori, ma anche le condotte che comunque danno origine a materiale pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età, rivestendo il delitto di pornografia minorile natura di reato di pericolo concreto. con tale norma il legislatore ha inteso fissare una “tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore” rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente dalle specifiche finalità dell’agente, anche la mera “utilizzazione” e la mera “induzione” a partecipare, ritenendole di azioni di per sé degradanti e connotate da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva eventuale diffusione del materiale così prodotto.

Il comma 1, relativo alle condotte che il legislatore considera più gravi, come attestato dal trattamento sanzionatorio, riguarda la “produzione” di materiale pedopornografico o di spettacoli aventi la stessa natura effettuata coinvolgendo persone minori di età, che vengono “utilizzate” oppure “indotte” a partecipare. il concetto di “utilizzazione” deve essere inteso come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, il cui eventuale consenso non assume valore esimente.

Scopo della produzione pedopornografica

Per produzione di pornografia minorile si intende l’attività a qualsiasi fine posta in essere, e dunque non soltanto di lucro, impiegando i minori come mezzo per la sua realizzazione: la ratio della norma penale è quella di colpire la condotta dell’utilizzazione sic et simpliciter dei minori “come mezzo anziché rispettarli come fine e come valore in sé” nel rispetto della loro personalità ancora in via di formazione e perciò meritevole di tutela, indipendentemente dai vantaggi commerciali, imprenditoriali, pubblicitari o di altra natura perseguiti dall’agente.

Invio di materiale pedopornografico a un amico

E’ punito con il carcere fino a tre anni chi invia materiale pedopornografico anche a una sola persona determinata allegandole ad una mail o utilizzando il profilo facebook del destinatario in modo che solo quest’ultimo possa prelevarle.

Materiale relativo a persona abituata a divulgare le proprie immagini pornografiche

Non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l’invio di materiale pedopornografico sia “avvezza” alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di “utilizzazione”, da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (in motivazione la corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).

Sexting

E’ configurabile il reato di pornografia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie erotici per poi inviarli a un amico su facebook. ad affermarlo è la cassazione che, soffermandosi sul discrimine tra autodeterminazione e costrizione, stringe così le maglie sul cosiddetto sexting, condannando il responsabile a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa. per la corte nel caso di specie, nonostante la presenza di autoscatti della stessa vittima, la volontà di quest’ultima quattordicenne all’epoca dei fatti – sarebbe stata annullata dalle continue vessazioni del ragazzo che l’avrebbero costretta a subire passivamente le richieste. inoltre, l’invio degli scatti al profilo facebook dell’amico avrebbe concretizzato il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato dei pedofili”.

File Sharing

E’ configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione, nel fatto del navigatore in “internet” che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di “file-sharing” o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto.

Il reato di divulgazione di materiale pedopornografico non sussiste in caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino l’acquisizione e la condivisione di contenuti vietati con altri utenti della rete. tale regola generale, tuttavia, non trova applicazione quando ricorrano ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare il materiale a terzi, anche sotto forma di dolo eventuale, desumibile dall’esperienza dell’imputato e dalla durata nel tempo del possesso di materiale pedopornografico, dall’entità numerica del materiale, e dalla condotta, già illecita exart. 600 quater, c.p., connaturata da accorgimenti volti alla difficoltà di individuazione dell’attività.

Produzione per uso personale

Ai fini dell’integrazione delle condotte di cui all’art. 600 ter codice penale non è necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico. anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell’articolo de qua, è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso.

Fotomontaggio

Rientra nel reato di pornografia virtuale la realizzazione di una immagine pornografica virtuale mediante fotomontaggio con creazione di un’immagini comprendente l’uso del volto del minore reale, parte riconoscibile dello stesso, con giustapposizione su un corpo di adulto intento a pratiche sessuali.

Non commette reato il minore che si fa foto e le diffonde

Non può considerarsi integrato il reato a partire dal semplice trasferimento screenshot delle foto dall’i-pad di una minore a quello di un’altra persona, perchè sia pure rispetto all’ipotesi dell’art. 600 ter c.p., comma 4, ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario che il produttore del materiale sia persona diversa dal minore raffigurato, in quanto, nella diversa ipotesi in cui sia quest’ultimo – di propria iniziativa e senza intervento di altri – a realizzare il materiale, difetta l’elemento costitutivo dell’utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo.